il sesso senza consenso è stupro!

29 Marzo 2021 | La rivoluzione è fica!

Le nostre critiche allo scandaloso progetto di revisione del diritto penale sessuale

A livello federale è attualmente in corso un processo di revisione del diritto penale in materia di crimini di natura sessuale.

Apprendiamo con stupore e con rabbia che il progetto di revisione sottoposto a consultazione continua a disconoscere la realtà delle violenze sessuali inflitte alle donne e perpetua le logiche di colpevolizzazione delle vittime!

Attualmente ciò che comunemente è considerato come una violenza sessuale, è definito da due articoli del nostro codice penale: l’articolo 189 (coazione sessuale) “Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.” e l’articolo 190 (violenza carnale) “Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.”

Si tratta di definizioni molto problematiche: per vedere riconosciuto il fatto di aver subito una qualche forma di violenza sessuale la vittima è tenuta a dimostrare di essersi opposta in ogni modo al suo autore. L’assenza del consenso della vittima, come anche un suo “no”, non sono infatti ritenuti sufficienti all’interno del nostro ordinamento penale. 

La Convenzione di Istanbul, ossia il trattato internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, che la Svizzera ha ratificato nel 2018, afferma invece che deve essere considerato come stupro ogni rapporto sessuale non consensuale, ed attualmente già diversi paesi europei hanno modificato o stanno modificando le loro leggi in tal senso. La proposta svizzera, al contrario, non solo non rispetta quanto enunciato nella Convenzione (che, lo ricordiamo, è uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per gli stati che vi aderiscono), ma perpetua le logiche di colpevolizzazione delle vittime.

Il progetto prevede, infatti, la creazione di una nuova infrazione (art. 187a), l’“aggressione sessuale”, sotto la quale rientrano gli atti sessuali commessi contro la volontà della persona o a sorpresa. Non si tratta però, come la “violenza carnale” (art. 190), di un crimine, ma di un semplice delitto ed anche la pena prevista è più breve (fino a un massimo di tre anni di carcerazione, contro i dieci anni massimi previsti per la violenza carnale).

Ora, il nocciolo del problema è che in realtà ciò che distingue questa nuova categoria di “aggressione sessuale” da quella già esistente di “violenza carnale” non è la natura o la gravità del reato, bensì il comportamento, la reazione, della vittima! In questo modo si rischia di creare una sorta di gerarchia tra le brave vittime, quelle che si sono difese dibattendosi, urlando, tirando calci e mettendo talvolta a rischio la loro vita, e le altre, quelle che non avrebbero reagito con sufficiente forza per impedire di essere stuprate! 

Ancora una volta si ignora quella che è la realtà delle violenze sessuali, che nella grande maggioranza dei casi non rientrano nella categoria stereotipata dell’aggressore sconosciuto armato di coltello che ti assale in un vicolo buio, ma si tratta più banalmente di una persona in qualche modo ‘vicina’ alla vittima. Inoltre, le reazioni delle vittime di fronte a una violenza sessuale possono essere di vario tipo e nessuna è migliore di altre: alcune donne cercano di difendersi in tutti i modi, altre sono come paralizzate (si parla in tal caso di ‘freezing’, una reazione di tipo psicologico e fisiologico che ‘congela’, paralizza la vittima), alcune per difendersi si ‘dissociano’ dal proprio corpo, altre preferiscono non reagire fisicamente perché temono per la propria vita, etc.

La gravità dello stupro non deve in alcun modo dipendere da ciò che la vittima ha o meno fatto per difendersi! Tali logiche fanno portare parte della responsabilità di quanto accaduto sulle vittime e rischiano, in fase processuale, di focalizzare ancor più l’attenzione sul loro comportamento (vittimizzazione secondaria).

Il progetto proposto, inoltre, presuppone una visione per cui le donne sono ‘consenzienti per default’, ossia che un corpo femminile sia un corpo per sua natura sempre accessibile, a meno che la donna non lo difenda opponendosi con forza, e dunque spesso mettendo anche a rischio la sua stessa vita. 

Il collettivo Io l’8 ogni giorno vuole dunque ribadire con forza l’opposizione a tale progetto di revisione! In questi mesi, abbiamo realizzato un Piano d’azione femminista contro la violenza sulle donne, che è già stato presentato pubblicamente e in cui abbiamo approfondito anche il tema delle violenze sessuali. 

Come stabilito dalla Convenzione di Instabul, nel nostro Piano chiediamo che venga introdotto nel nostro codice penale il concetto di consenso e che alle definizioni di “coazione sessuale” e “violenza carnale” venga sostituita una nuova categoria di reato sessuale che includa gli atti sessuali ottenuti senza il consenso della vittima.

Con “consenso” si intende l’espressa e libera volontà delle parti di partecipare all’atto sessuale. 

Basta con la vittimizzazione secondaria, basta con i falsi miti, basta colpevolizzare le donne! I nostri corpi non sono a libera disposizione: il sesso senza consenso è stupro! È così difficile capirlo?!

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